Ex art. 585 c.p.p. la difesa deve depositare prove 15 giorni prima dell’udienza d’appello; deroghe per prove sopravvenute.
I 15 giorni che fanno la differenza
L’art. 585 c.p.p. impone deposito 15 giorni prima dell’udienza. Eccezione: prove sopravvenute o non reperibili prima per causa non imputabile alla difesa.
Oltre i termini, il giudice può dichiarare inammissibilità.