Le riprese di infedeltà sono ammissibili in giudizio se raccolte da investigatore autorizzato con data, ora e catena di custodia integra.
Requisiti di ammissibilità delle riprese investigative. Una video-ripresa viene accettata se l’investigatore è autorizzato ex art. 134 TULPS, fornisce data/ora sovrimpresse, relazione tecnica e hash SHA-256.
Il giudice civile, ex art. 189 c.p.c., valuta liberamente tali documenti purché non violino la privacy di terzi estranei.