Poteri delle difesa nelle investigazioni difensive art. 391-bis c.p.p.

Art. 391-bis attribuisce al difensore poteri di ricerca prove, colloquio testimoni e richiesta atti PA: ecco come usarli senza rischiare nullità.

Poteri delle difesa nelle investigazioni difensive art. 391-bis c.p.p.

Dalla raccolta documenti alle audizioni private

Il difensore può reperire documenti, ispezionare luoghi, audire persone informate e nominare consulenti, purché annoti ogni attività su verbale.

Gli atti assumono pieno valore probatorio se depositati entro la chiusura indagini e rispettano i limiti su minori e segreto d’ufficio.

 
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