Il Pubblico Ministero può negare l’accesso se la prova è irripetibile o tocca segreti di Stato; il difensore ricorre al GIP entro 10 giorni.
I limiti dell’art. 391-decies
Il PM può rifiutare se l’attività è già irripetibile ex 360 c.p.p., riguarda sicurezza Stato o mette a rischio terzi. Il difensore ha 10 giorni per ricorrere al GIP; il giudice decide con decreto motivato entro cinque giorni. Nei limiti dell’art. 391-decies.